Regolamento Basi Nautiche

APPENDICI:
Appendice A – RICHIESTA ORMEGGIO IN TRANSITO
Appendice B – TABELLA PUNTEGGIO DI MERITO
Appendice C – DOMANDA DI ASSEGNAZIONE POSTO BARCA
Appendice D – REGISTRO PUNTEGGIO PER ATTIVITÀ


PREMESSA  
Capo I – Principi generali 1. Pubblicità e trasparenza
2. Posti provvisori e ospitalità

3. Assegnazioni riservate ai disabili
4. Quota sociale per il posto barca
Capo II – Requisiti e condizioni per l’assegnazione dei posti barca 5. Titolarità dell’assegnazione
6. Divieto di cumulo nelle assegnazioni
7. Regime proprietario dell’unità da diporto
8. Condizioni per l’assegnazione e il mantenimento
9. Esonero responsabilità della LNI e della S.P. per danni e furti totali o parziali
10. Inalienabilità del posto barca.
11. Trasmissibilità dell’assegnazione agli eredi
12. Effetti dei provvedimenti disciplinari
Capo III – Graduatoria di merito 13. Graduatoria di merito
14. Presentazione della domanda
15. Entrata in vigore della graduatoria. Reclami e ricorsi.
16. Pubblicazione ed efficacia della graduatoria.
17. Divieto di assegnazione a tempo indeterminato
18. Unità in comproprietà.Divieto di cumulo dei punteggi
Capo IV – Decadenza dall’assegnazione del posto barca 19. Cause di decadenza
Capo V – Disposizioni transitorie e finali 20. Norme di rinvio
21. Obbligo di applicazione e controlli
22. Entrata in vigore e prima applicazione

PREMESSA

Il presente regolamento disciplina la gestione dei posti barca di cui sono titolari le strutture periferiche, istituite ai sensi dell’articolo 21 dello Statuto.
Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano a tutte le Sezioni della Lega Navale Italiana che dispongano di basi nautiche e disciplinano l’assegnazione, il mantenimento, nonché la decadenza dei soci dal godimento della sistemazione d’ormeggio in acqua o di stazionamento a terra di natanti ed imbarcazioni di proprietà dei medesimi.

Le presenti disposizioni, in relazione ai principi fondamentali dello Statuto e del Regolamento allo Statuto, disciplinano in particolare:

a) l’iscrizione dell’unità da diporto nel Registro del Naviglio della L.N.I., in corso di validità, nonché il divieto assoluto per il socio assegnatario del posto barca, di utilizzare la propria unità per “attività commerciali o lucrative di qualsiasi genere in favore di enti, associazioni, circoli o altri soggetti diversi dalla LNI, anche al di fuori della sede nautica della struttura periferica” (art. 34 co.3 del Regolamento allo Statuto);
b) l’espresso divieto di concessione dell’ormeggio o del rimessaggio a tempo indeterminato, onde consentire a tutti i soci di poter accedere al posto barca;
c) la formazione di graduatorie per l’assegnazione ed il rinnovo annuale dei posti barca e di altri servizi sociali in base a criteri di merito, con modalità di attribuzione del punteggio secondo le specificità di ogni singola Sezione in conformità con il presente Regolamento;
d) l’impegno del socio assegnatario di utilizzare l’unità da diporto per assecondare l’attività sociale della propria S.P. mettendo l’unità stessa a completa disposizione della Dirigenza, anche saltuariamente, previo adeguato preavviso;
e) la decadenza dall’assegnazione;
f) la formale accettazione dell’obbligo di versamento delle quote per ormeggio con le modalità e tempi stabiliti dal CD della Struttura periferica secondo quanto espressamente previsto nella richiesta di assegnazione di posto barca (Appendice C) al presente Regolamento.


Capo I – Principi Generali

1. Pubblicità e trasparenza

La Struttura periferica che dispone di posti barca in acqua o di stazionamento a terra deve:

a) indicare la composizione dei posti ai pontili e sui piazzali (numero/tipo posti barca) che possono essere:

1) assegnati in uso temporaneo esclusivo ai Soci secondo quanto previsto al Capo III del presente Regolamento per la graduatoria di merito;
2) destinati alle sole attività istituzionali (posti per barche assistenza, scuola, sociali), collocati al di fuori della graduatoria di merito;

b) confermare, nel caso non vi siano rilevanti modifiche ai posti barca disponibili, ovvero aggiornare annualmente con apposito provvedimento del Consiglio Direttivo il numero di posti di barca in mare e di stazionamento a terra disponibili in funzione di elementi, anche variabili nel tempo, collegati a:

1) dimensioni e caratteristiche dell’area in concessione;
2) profondità dei fondali e spazi di manovra;
3) caratteristiche fisiche degli ormeggi e dei posti di stazionamento a terra, con definizione delle modalità di alaggio/varo e dell’utilizzo, per questi ultimi, dei mezzi meccanici disponibili;

Il provvedimento del Consiglio Direttivo di cui al punto b) è reso noto ai soci con idonee forme di pubblicità.

2. Posti provvisori e ospitalità

Il socio assegnatario ha l’obbligo di comunicare preventivamente alla Sezione i periodi di assenza superiori alle 48 ore, onde consentire il proficuo utilizzo dei posti barca da parte della Struttura Periferica come di seguito regolamentato.

Con determinazione del C.D. di Sezione, nella deliberazione annuale dei posti barca a disposizione dei soci, le strutture periferiche riservano, in base alle concessioni e agli ormeggi disponibili, uno o più posti barca, in acqua o a terra, per ragioni di ospitalità a favore di soci di altre Sezioni.

Le norme di cui al comma precedente devono prevedere che le ragioni di ospitalità, comunque legate a fini istituzionali, debbano rivestire carattere temporaneo ed essere avulse da qualsiasi finalità commerciale.

Le unità da diporto di passaggio, munite di tessera d’iscrizione al Registro del naviglio della LNI, in corso di validità, hanno diritto ad essere ospitate gratuitamente presso la stessa struttura periferica per tre giorni di sosta nell’arco dell’anno solare, fatto salvo un contributo forfettario minimo eventualmente richiesto per i servizi assicurati (corrente, acqua, docce) che in ogni caso non potrà essere superiore alla quota di 10/€ giorno.

In caso di sosta superiore ai tre giorni, potrà essere richiesta al socio in transito la quota giornaliera per il posto barca stabilita per i soci dalla Sezione ospitante.

I Comandanti delle imbarcazioni in transito temporaneo presso una sede nautica, dovranno preannunciare con congruo anticipo – salvo casi di forza maggiore dovuti a condizioni meteo avverse ovvero problematiche di ordine tecnico – il loro arrivo e, una volta autorizzati all’ormeggio, saranno tenuti a compilare un modello di richiesta di transito (Appendice A) al presente Regolamento esibendo i documenti richiesti.
Per quanto superfluo, il socio armatore deve essere a bordo dell’imbarcazione ospitata.

L’ospitalità di imbarcazioni per manifestazioni, regate e/o eventi istituzionali sarà regolamentata, nell’osservanza dei principi e delle direttive della Presidenza Nazionale e secondo la disponibilità, attraverso apposite delibere del CD e/o Determine del Presidente che può delegare un Consigliere della SP.

3. Assegnazioni riservate ai disabili

Nel rispetto delle finalità statutarie della Lega Navale Italiana e in funzione della disponibilità dei posti barca, le strutture periferiche debbono riservare ai soci armatori disabili iscritti alla struttura periferica, che ne facciano richiesta, i posti nella misura stabilita dall’art. 49 nonies, comma 3°, del Codice della Nautica da diporto e successive modifiche ed integrazioni (1% dei posti barca). Ai fini dell’assegnazione di tali eventuali posti riservati, il C.D. di sezione applicherà una procedura privilegiata di assegnazione, fuori graduatoria di merito, per soddisfare richieste da parte di soci disabili.

Al fine di garantire l’effettivo godimento dei suddetti posti riservati, le strutture periferiche dovranno rimuovere le barriere architettoniche dalle proprie basi nautiche compatibilmente con le proprie capacità finanziarie e/o strutturali.
I richiedenti devono presentare domanda corredata da apposito certificato rilasciato dalla competente Autorità Sanitaria, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992 n. 104.

In ogni caso la titolarità del posto barca riservato deve essere riconosciuto solo ed esclusivamente alla persona disabile. È fatto divieto assoluto l’utilizzo dell’imbarcazione da parte di familiari e/o accompagnatori senza la presenza a bordo del titolare dell’assegnazione riservata, se non espressamente autorizzato dal Presidente di sezione o suo delegato per comprovate e documentate esigenze (es. manutenzione unità).

È parimenti proibito il subentro personale nell’assegnazione riservata del posto barca da parte di terzi (familiari e non).
Qualora il numero delle domande sia superiore alla disponibilità dei posti riservati saranno utilizzati i parametri previsti dalla graduatoria di merito.

4. Quota sociale per il posto barca

La quota sociale da corrispondere per l’assegnazione del posto barca è determinata annualmente dal Consiglio Direttivo della struttura periferica, tenendo conto che:

a) in conformità al Regolamento allo Statuto, le S.P. possono applicare al Socio, alla prima assegnazione, una quota straordinaria una tantum per concorso alle spese di acquisto, esercizio e manutenzione delle strutture della base nautica, in misura proporzionale al canone annuo dell’imbarcazione ma non superiore al doppio del canone annuo medesimo;

b) in caso di rinuncia o mancato rinnovo dell’assegnazione di ormeggio è riconosciuta, nei primi 5 anni, la restituzione della quota straordinaria di cui sopra in rapporto alle annualità non usufruite nella misura del 20% annuo della quota versata al momento dell’assegnazione. Dal sesto anno in poi non si ha diritto ad alcun tipo di restituzione e in caso di nuova richiesta di assegnazione di posto barca si dovrà versare nuovamente la quota straordinaria una tantum;

c) in caso di rinuncia al posto barca da parte del socio non è prevista alcuna restituzione del rateo della quota annua non usufruita; viceversa in caso di revoca della assegnazione il Consiglio Direttivo può autorizzare la restituzione della quota parte del canone annuo residuale;

d) nei casi di forza maggiore, laddove la struttura periferica non fosse in grado di assicurare gli ormeggi ai soci aventi diritto per una durata superiore a sei mesi, è prevista la restituzione delle quote versate in misura proporzionale al periodo di mancata fruizione;


Capo II – Requisiti e condizioni per l’assegnazione dei posti barca

5. Titolarità dell’assegnazione

Il posto barca è assegnato al socio ordinario e non all’unità di sua proprietà.
L’assegnazione del posto barca è personale e non può essere oggetto di vendita o cessione ad altro socio per nessun motivo. Familiari in linea diretta o collaterale, purché soci della LNI, possono disporre dell’unità salvo quanto previsto dall’art. 3.
In nessun caso l’eventuale società nella comproprietà di una barca può dare luogo alla trasmissione del posto barca da parte del socio titolare dell’assegnazione al comproprietario.

6. Divieto di cumulo nelle assegnazioni

Ciascun socio ordinario può essere assegnatario di un solo posto barca

7. Regime proprietario dell’unita da diporto

È tassativamente vietata l’assegnazione di posti barca a non soci o a soci che abbiano in comproprietà l’unità da diporto con non soci. L’assegnazione è altresì vietata ai soci che siano titolari, nei confronti dell’unità, di diritti diversi da quello di proprietà, quali quelli di usufrutto, di comodato, di locazione, di affitto, con la sola eccezione del leasing nautico.

La proprietà dell’unità da diporto è soggetta alle seguenti condizioni:

a) qualora l’unità non sia soggetta ad immatricolazione, il socio deve allegare alla domanda di assegnazione di posto barca un documento (atto di acquisto o contratto di compravendita) o una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da cui risulti il titolo in base al quale l’unità è posseduta, corredata da ogni altra utile documentazione. In caso di comproprietà dell’unità devono essere riportati i nominativi di tutti i soci comproprietari e deve essere indicato tra questi il nominativo del socio di maggioranza o paritario che assumerà la titolarità dell’assegnazione del posto barca.
b) per le unità immatricolate invece il socio deve allegare alla domanda di assegnazione di posto barca copia della licenza di navigazione dalla quale risulti la titolarità della stessa.

8. Condizioni per l’assegnazione e il mantenimento

Per aspirare all’assegnazione di un posto barca il socio deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

1. essere socio ordinario o assimilato (benemerito, onorario, sostenitore) della struttura periferica da almeno due anni (compreso quello in corso) al momento dell’assegnazione, salvo il caso di eccedenza di posti barca rispetto alle domande;
2. essere in regola con il tesseramento per l’anno in corso e con il pagamento dell’eventuale quota straordinaria una tantum di cui all’Art. 4 a);
3. essere in regola con il versamento per l’anno in corso della quota di iscrizione al Registro del Naviglio della Lega Navale Italiana;
4. aver conseguito il punteggio minimo per la presentazione dell’istanza di posto barca stabilito annualmente dal C.D., salvo giustificato motivo comunicato per iscritto e approvato dal C.D.
5. aver ottemperato agli obblighi di legge per quanto attiene all’assicurazione obbligatoria dell’unità relativamente alla responsabilità civile. A tal fine, i soci assegnatari, antecedentemente alla prima occupazione del posto barca ovvero all’atto della sua conferma, dovranno consegnare fotocopia della polizza in corso di validità;
6. aver presentato nei termini previsti l’istanza di assegnazione del posto barca secondo quanto previsto dal successivo art. 14, che contiene:

a) la dichiarazione di essere a conoscenza ed accettare che la concessione del posto barca non implica, in alcun caso, la presa in custodia dell’unità da diporto da parte della Sezione e che pertanto la stessa resta in affidamento del proprietario titolare dell’assegnazione.
b) la clausola da sottoscrivere, così come disciplinato nel successivo articolo 9, di manleva da ogni responsabilità della Struttura periferica per il furto, anche parziale, dell’unità di cui alla predetta istanza
c) l’impegno di utilizzare l’unità da diporto in modo da assecondare l’attività istituzionale della struttura periferica di appartenenza, secondo i principi di cui all’articolo 3 dello Statuto.

9. Esonero responsabilità della LNI e della S.P. per danni e furti totali o parziali

I Soci assegnatari, con la sottoscrizione del modulo di assegnazione del posto barca, dichiareranno con clausola duplicemente sottoscritta ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, di essere edotti e consapevoli che la Lega Navale Italiana e i Dirigenti delle strutture periferiche, svolgendo attività gratuita e volontaria:

a) non assumono alcuna responsabilità per danni a persone o a cose introdotte nell’area della base nautica di appartenenza del Socio;
b) non rispondono di danni che possono derivare da eventuali furti totali, parziali e/o atti vandalici;
c) non assumono alcuna responsabilità in caso di danni causati da altro socio;
d) non rispondono in nessun caso dei danni derivanti alle persone e alle cose durante la sosta dell’imbarcazione all’ormeggio o in secco;
e) non assumono alcuna responsabilità nel caso di operazioni di alaggio, varo od altro con mezzi non di proprietà della Sezione. Tali operazioni dovranno essere comunque preventivamente autorizzate dal Presidente o suo delegato e avvenire a spese ed a cura del Socio assegnatario;
f) non rispondono di danni alle imbarcazioni e alle strutture derivanti da imperizia del socio assegnatario nell’ormeggio della propria imbarcazione anche in caso di condizioni meteo sfavorevoli.

10. Inalienabilità del posto barca.

Il posto barca è assegnato in annuale ricorrendo i presupposti di cui al successivo art. 14, al socio dalla struttura periferica di appartenenza, la quale resta l’esclusiva titolare del rapporto concessorio con i soggetti che lo hanno rilasciato.

Esso non è cedibile né alienabile con o senza l’unità da diporto che lo occupa. Per l’effetto, è da considerarsi nulla, ai sensi dell’articolo 1418 c.c., ogni diversa pattuizione in contrasto con le norme del presente regolamento.

Nel caso di assegnazione triennale, per la conferma del posto il socio è comunque tenuto a maturare annualmente i punti necessari per la graduatoria di cui al successivo art. 13.

In caso di autofinanziamento di strutture e/o di posti barca, il C.D. può adottare la soluzione di richiedere ai soci assegnatari l’anticipazione alla sezione di una o più annualità di quote per i posti barca / servizi, con delibera approvata dall’Assemblea dei soci della Sezione, nei limiti e nelle forme di cui all’art. 33, comma 5, del Regolamento allo Statuto. Le quote anticipate, giusto quanto previsto dal precedente art. 4, non configurano alcuna forma di alienazione dei posti, e vanno scalate dai contributi degli anni successivi secondo la tempistica approvata dall’Assemblea dei soci.

Tale tempistica non costituisce in alcun modo un “diritto” sulla durata dell’assegnazione, che resta annuale con l’obbligo dei soci di ottemperare alle disposizioni della graduatoria di merito per ottenere il rinnovo.
Nell’eventualità di un socio privo dei requisiti per il rinnovo del posto barca, o che intende rinunciare all’assegnazione, la quota residua delle annualità anticipate è resa al socio che si trova nelle condizioni di dover lasciare libero il posto barca.

11. Trasmissibilità dell’assegnazione agli eredi

In caso di decesso del socio titolare, l’assegnazione è confermata nell’anno corrente salvo rinuncia egli aventi diritto, a favore degli eredi del de cuius entro il secondo grado, purché soci della Lega Navale Italiana. Per l’anno successivo al fine del mantenimento dell’assegnazione del posto barca si applicano le norme dell’art. 8.

Parimenti anche il socio comproprietario del de cuius potrà utilizzare il posto barca nel solo anno corrente.

12. Effetti dei provvedimenti disciplinari

Nel caso in cui al Socio siano stati irrogati provvedimenti disciplinari definitivi, che comportino la sospensione dalla frequenza della sede sociale e nautica ovvero dall’esercizio dei diritti di socio, questi avrà accesso alle strutture per il tempo strettamente necessario per la necessaria manutenzione ovvero per trasferire altrove l’unità per tutta la durata della sanzione irrogata.


Capo III – Graduatoria di merito
13. Graduatoria di merito

I Consigli Direttivi delle strutture periferiche predispongono annualmente la graduatoria di merito dei soci richiedenti il posto barca. La graduatoria di merito costituisce lo strumento esclusivo attraverso cui il socio può ottenere la prima assegnazione o il successivo rinnovo del posto barca.
Le Strutture Periferiche possono prevedere diverse modalità di riconoscimento del punteggio delle attività svolte dal socio in rapporto alle dimensioni, alla struttura, all’organizzazione interna, alle peculiarità delle iniziative che vengono tradizionalmente svolte etc. a condizione che rispecchino i principi e i valori istituzionali.

Non deve essere prevista alcuna esenzione dalla partecipazione alle attività sociali, così come non possono essere previste assegnazioni privilegiate per soci e/o componenti del C.D. nonché l’attribuzione di punteggio per manifestazioni non istituzionali o ricreative, fatto salvo quanto previsto all’art. 3 e nel comma seguente.

I Consigli direttivi delle strutture periferiche possono prevedere l’esenzione dalla partecipazione alle graduatorie, nel limite massimo del 5% dei posti barca disponibili, ai soci con più di 40 anni di iscrizione continuativa alla LNI e 80 anni di età.

Le domande di esenzione dalla partecipazione alla graduatoria per quanto sopra stabilito nonché quelle di esenzione per gravi motivi personali dovranno essere avanzate e documentate, anno per anno, al Consiglio direttivo della struttura periferica. Le domande di esenzione per motivi personali potranno essere accolte per un massimo di due anni consecutivi.

La graduatoria di merito definitiva deve essere pubblicata entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento.

L’assegnazione del posto barca è determinata secondo la graduatoria annuale dei soci aventi diritto formata sulla base dei rispettivi punti di merito, attribuiti secondo i parametri contenuti nei Regolamenti delle sedi nautiche delle strutture periferiche in conformità ai principi della tabella allegata (Appendice B).

L’attribuzione dei punti di merito è incompatibile con la corresponsione di compensi, emolumenti o altri vantaggi di natura patrimoniale, comunque denominati, con la sola esclusione dei rimborsi delle spese vive eventualmente sostenute dal socio (e precedentemente autorizzate).
I punti di merito per conseguire l’assegnazione annuale sono azzerati al termine del periodo di attribuzione e devono essere espunti ogni anno dal computo della graduatoria di merito ad eccezione dei punti di anzianità di tesseramento.

A parità di punteggio prevarrà il socio con più anzianità di iscrizione. In caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio.

La lista di attesa sarà pertanto costituita dai soci non assegnatari di posto barca e andrà utilizzata a scorrimento nei casi previsti dai successivi art. 19 e 20 del presente regolamento.

14. Presentazione della domanda

Per essere inserito nella graduatoria di merito annuale il socio che ha conseguito il punteggio minimo stabilito annualmente dal C.D. di cui al precedente art. 8, comma d, deve presentare apposita domanda alla struttura periferica (Appendice C) con modello di accreditamento del punteggio conseguito in virtù delle attività svolte dal Socio nei 12 mesi precedenti la presentazione della domanda, (Appendice D)

I termini di presentazione della domanda e della documentazione richiesta sono fissati nel giorno 15 novembre di ogni anno.

Ricevute le domande dei Soci richiedenti, corredate dal modulo di accreditamento del punteggio conseguito, il C.D. della Sezione entro il 31 dicembre, provvederà a:

a) svolgere gli opportuni controlli di regolarità delle predette istanze, di verifica delle attività svolte dai soci ai fini della formazione della graduatoria di merito;

b) pubblicare la graduatoria provvisoria di assegnazione dei posti barca;

c) comunicare anche con posta elettronica:

• le quote sociali supplementari per il rinnovo annuale ai soci assegnatari in regola con gli adempimenti stabiliti;
• la decadenza dal rinnovo delle assegnazioni ai soci che risultano esclusi dalla graduatoria di merito;

d) assegnare i nuovi posti disponibili (fra cui quelli liberati in quanto “non rinnovati” ai precedenti assegnatari annuali, per mancata attività di merito): tali posti possono essere assegnati ai soci richiedenti che risultano detenere il necessario e verificato punteggio.

15. Entrata in vigore della graduatoria. Reclami e ricorsi.

La graduatoria di merito, pubblicata entro il 31 dicembre e valida per l’assegnazione nell’anno successivo entra in vigore dalla data di pubblicazione nella bacheca della struttura o nell’Albo sociale, e mantiene validità fino alla pubblicazione della graduatoria di merito dell’anno successivo.

Al fine di consentire la rettifica di errori materiali nella compilazione, o di procedere a correzioni nell’attribuzione dei punteggi, ovvero di sollevare qualunque altro tipo di riserva avverso la loro posizione in graduatoria, i soci interessati possono formulare osservazioni, in forma scritta, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data della pubblicazione della graduatoria medesima. Il reclamo, indirizzato al Presidente della struttura periferica, viene deciso dal Presidente della Struttura entro 15 giorni dal termine per la presentazione delle osservazioni.

La proposizione di un reclamo o di un ricorso manifestamente infondato, ovvero presentato a meri fini dilatori o pretestuosi, può esporre il socio a procedimento disciplinare per violazione delle norme contenute nello Statuto e nel Regolamento allo Statuto.

16. Pubblicazione ed efficacia della graduatoria.

La pubblicazione della graduatoria annuale di merito conferisce ai soci in essa iscritti una legittima aspettativa di diritto. Essa non può essere derogata o modificata se non per errore di calcolo nell’attribuzione dei punteggi, ovvero per decadenza dichiarata ai sensi del successivo articolo 19, comma secondo, del presente regolamento.

17. Divieto di assegnazione a tempo indeterminato

Nel perseguimento delle finalità di cui all’articolo 2, lett. b) e d), dello Statuto, ed allo scopo di consentire a tutti i soci di accedere al beneficio, nel tempo ed in base alle priorità stabilite dal presente regolamento, è vietata l’assegnazione di posti barca a tempo indeterminato.

19. Unità in comproprietà. Divieto di cumulo dei punteggi

I punteggi attribuiti ai soci comproprietari di un’unità da diporto non sono cumulabili ai fini della formazione della graduatoria di merito, relativamente all’unità in comproprietà.

Per l’effetto, ai fini dell’assegnazione sono conteggiati i soli punti maturati dal socio che è indicato come assegnatario o aspirante tale.

I punteggi maturati dai singoli soci comproprietari, da computarsi in ogni caso, diventano fruibili da parte di ciascun socio nel caso di scioglimento della comunione ovvero di cessione, a qualsiasi titolo, della quota proprietaria, ma solo per la richiesta di una nuova assegnazione, fermo restando quanto stabilito dall’Art. 4 – Quota sociale per il posto barca relativamente a quanto stabilito per il versamento della quota straordinaria una tantum.


Capo IV – Decadenza dall’assegnazione del posto barca
19. Cause di decadenza

Costituiscono cause di decadenza dall’assegnazione del posto barca:

a) la perdita della qualità di socio, per una delle cause previste dall’articolo 6 dello Statuto;
b) il mancato pagamento della quota associativa annuale, della quota d’iscrizione dell’unità da diporto al Registro del Naviglio della Lega Navale Italiana, della quota sociale stabilita dalla Struttura periferica e di quella per il posto barca, con le modalità e i tempi stabiliti annualmente dal C.D., nonché dell’eventuale quota straordinaria a fondo perduto contestualmente al rilascio dell’assegnazione, di cui al precedente articolo 4;
c) il perdurare delle condizioni di grave inosservanza delle norme in materia di sicurezza e la mancata tenuta in buone condizioni di efficienza e di navigabilità della propria imbarcazione, formalmente contestate dal Consiglio Direttivo;
d) la mancata occupazione del posto barca, entro il termine di un mese dall’assegnazione, senza giustificato motivo, comunicato per iscritto e accettato dal C.D.;
e) il rifiuto ingiustificato di utilizzare la propria unità da diporto per l’espletamento di attività istituzionali, stabilite dagli organi di governo della struttura periferica in applicazione dell’articolo 3, n. 1, dello Statuto;
f) l’utilizzo dell’assegnazione in difformità da quanto stabilito dalla struttura periferica, con particolare riferimento alle dimensioni, alla allocazione e al rispetto delle norme di sicurezza;
g) la sostituzione effettuata dal socio della propria unità con altra non autorizzata dal Consiglio Direttivo;
h) il mancato indennizzo dei danni causati dall’assegnatario ad altri Soci o ai beni della Sezione;
i) l’utilizzo dell’unità fruitrice del posto barca assegnato per lo svolgimento di attività commerciale e/o lucrativa di qualsiasi genere, anche al di fuori della sede nautica della struttura periferica;
j) l’utilizzo dell’imbarcazione per lo svolgimento di corsi di navigazione o vela effettuati a titolo personale non autorizzati dal C.D. e in concorrenza con le attività istituzionali della Sezione.

La decadenza è deliberata dal Consiglio Direttivo e formalizzata con Determina del Presidente; avverso tale provvedimento è ammesso ricorso, entro 15 giorni dalla comunicazione, innanzi al Collegio dei Probiviri di Sezione che deciderà inoppugnabilmente.


Capo V – Disposizioni transitorie e finali
20. Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento come:
a) Frequenza della sede nautica
b) Utilizzo dei servizi di banchina
c) Frequenza di familiari e ospiti dei soci
d) Utilizzo dei servizi (acqua, corrente, spogliatoi e docce etc)
e) Gestione bar e punti di ristoro
f) Rapporti con i marinai

si fa espresso rinvio ai Regolamenti interni delle Sezioni.

21. Obbligo di applicazione e controlli
Le strutture periferiche che sono titolari di concessioni demaniali o che gestiscono a qualsiasi altri titolo posti barca sono tenute ad applicare il presente Regolamento.
I controlli sulla corretta applicazione del Regolamento nel suo complesso da parte delle Sezioni, saranno svolti dal Delegato Regionale e, in caso di inadempienza, segnalati alla Presidenza Nazionale per l’adozione dei provvedimenti del caso.

22. Entrata in vigore e prima applicazione
Il presente regolamento verrà adottato nel 2025 per il calcolo della graduatoria di merito relativa all’anno 2026 e successivi