Regolamento Interno Sedi Nautiche
Regolamento Interno Sedi Nautiche LNI SBT
ALLEGATI:
Allegato 1 – DOMANDA DI ASSEGNAZIONE DEL POSTO BARCA (Art.8-f)
Allegato 2 – TABELLA PUNTEGGIO GRADUATORIA DI MERITO (Art.14)
Allegato 3 – SCHEDA PER L’ASSEGNAZIONE DEL PUNTEGGIO DI ATTIVITÀ (Art. 15)
Allegato 4 – REGISTRO DELLE USCITE IN MARE (Art. 23-g)
Allegato 5 – DIARIO DI BORDO – DARSENA (Art.32)
Allegato 6 – DIARIO DI BORDO – CENTRO SPORTIVO (Art.32)
PREMESSA
Il presente regolamento è basato sul testo delle linee guida emanato dalla P.N., che disciplina la gestione dei posti barca di cui sono titolari le Sezioni, le Delegazioni, i Centri nautici dell’Ente, di seguito denominati “strutture periferiche”, ai sensi dell’articolo 21 dello Statuto.
Le norme in esso contenute si applicano a tutte le strutture periferiche della Lega Navale Italiana, in relazione a provvedimenti concessori, ovvero d’altra natura, rilasciati dalle pubbliche Amministrazioni competenti, riassumendo ed integrando quanto stabilito dalle circolari della P.N. n. 125 04/01/1993, n. 134 16/11/1993, n. 176 05/06/1998, n. 183 26/07/1999, n. 226 23/09/2005, n. 229 21/11/2005, che vengono sostituite dal presente regolamento.
Pertanto, le disposizioni di cui al presente regolamento disciplinano l’assegnazione, il mantenimento, nonché la decadenza in capo ai soci dal godimento della sistemazione d’ormeggio o di stazionamento a terra di natanti ed imbarcazioni di proprietà dei medesimi.
Esse costituiscono concreta applicazione dei seguenti principi fondamentali di cui agli art. 3, n.1 e 7, n.2 (tesseramento soci), 34, n. 3 (Registro naviglio), del Regolamento allo Statuto e disciplinano:
- la frequenza della sede nautica e l’utilizzo dei posti barca e degli altri servizi sociali, che sono riservati esclusivamente ai soci (con il tesseramento necessario ed indispensabile anche ai fini assicurativi e fiscali). L’iscrizione è obbligatoria anche per i familiari che frequentano la sede nautica e utilizzano i servizi con continuità. L’accesso di eventuali ospiti saltuari dei soci (familiari e non) è consentito purché tale ospitalità non assuma carattere continuativo.
- l’espresso divieto di concessione del servizio sociale (posto barca e altri servizi concessi in uso) a tempo indeterminato, onde poter consentire a tutti i soci di accedere al beneficio;
- la formazione di graduatorie per l’assegnazione ed il rinnovo annuale dei posti barca e di altri servizi sociali in base a criteri di merito, con modalità di attribuzione del punteggio da stabilire nei regolamenti interni in conformità con il presente regolamento, secondo le specificità di ogni singola sezione;
- l’iscrizione dell’unità da diporto nel Registro del Naviglio della L.N.I., in corso di validità. Pertanto, ai sensi dell’art. 34, comma 3°, del Regolamento allo Statuto della LNI, è fatto divieto assoluto al Socio assegnatario del posto barca di utilizzare la propria unità per “attività commerciali o lucrative di qualsiasi genere, anche al di fuori della sede nautica della struttura periferica”, (indipendentemente da quanto previsto dall’art. 49 bis del Codice della nautica da diporto in materia di “Noleggio occasionale”);
- l’impegno del socio assegnatario di utilizzare l’unità da diporto con continuità e di assecondare l’opera di propaganda della propria Struttura Periferica mettendo l’unità stessa a completa disposizione della Dirigenza, anche saltuariamente, previo adeguato preavviso;
- la decadenza dall’assegnazione annuale per i casi stabiliti;
- la formale accettazione della normativa specifica di espresso riconoscimento del debito delle somme dovute a titolo di quote sociali posti barca, ex art. 30 comma 2, lett. d dello Statuto della LNI, per il posto barca da parte del socio assegnatario, comprensiva delle clausole riportate nel fac-simile in allegato.
Capo I – Principi Generali
1. Pubblicità e trasparenza
La Sezione di San Benedetto del Tronto dispone di sistemazioni di posti barca in acqua e di stazionamento a terra:
a) nella lista, riportata di seguito, la composizione delle strutture, delle pertinenze, e dei beni mobili sociali (Sede nautica, Servizi sociali, specificando per questi ultimi numero / tipo posti barca, tubi per ricovero attrezzature, ecc.) che possono essere:
- assegnati in uso temporaneo esclusivo ai Soci, per la durata massima di 1 anno, a seguito di quanto previsto al Capo III del presente Regolamento per la graduatoria di merito;
- destinati alle sole attività istituzionali (posti per barche assistenza, scuola, fini sociali e relative attrezzature, motori, ecc.), collocati al di fuori della graduatoria di merito, nonché quelli previsti per riserva di legge;
b) è tenuta annualmente a confermare o aggiornare con provvedimento formale, predisposto dal Consiglio Direttivo locale ed approvato dall’assemblea dei soci, il numero di posti di barca in mare e di stazionamento a terra disponibili stabilito in funzione di elementi, anche variabili nel tempo, in relazione a:
- dimensioni e caratteristiche dell’area in concessione;
- profondità dei fondali;
- spazi di manovra;
- caratteristiche fisiche degli ormeggi e dei posti di stazionamento a terra, con definizione delle modalità di alaggio / varo per questi ultimi, ove disponibili mezzi meccanici.
Il provvedimento di cui al punto b) è reso noto con idonee forme di pubblicità, ed è soggetto all’approvazione dell’assemblea dei soci, convocata ai sensi dell’art. 24 del Regolamento allo Statuto, con la maggioranza qualificata dei 3/5 dei votanti.
E’ facoltà della S.P. di confermare con provvedimento motivato del C.D. la volontà espressa dall’Assemblea dei Soci di cui al punto b, da emanarsi entro il 30 settembre di ogni anno, senza convocare una nuova assemblea per tali fini, quando, negli anni successivi, NON vi siano rilevanti modifiche alle strutture sociali, ovvero ai posti barca disponibili, tali da determinare significative variazioni nell’assegnazione dei posti barca e/o delle pertinenze assegnate ai Soci.
LISTA POSTI BARCA /TUBI PER RICOVERO ATTREZZATURE:
POSTI BARCA IN DARSENA:
-
- assegnati in uso temporaneo esclusivo ai Soci: 56
- destinati alle sole attività istituzionali: 4
POSTI BARCA AL CENTRO SPORTIVO:
-
- RASTELLIERA
-
-
- assegnati in uso temporaneo esclusivo ai Soci: numero posti variabile in funzione delle dimensioni dei natanti
- destinati alle sole attività istituzionali: attualmente n. 3
-
-
- ARENILE
-
-
- assegnati in uso temporaneo esclusivo ai Soci: numero posti variabile in funzione delle dimensioni dei natanti
- destinati alle sole attività istituzionali: attualmente n. 10
-
-
- TUBI PER RICOVERO ATTREZZATURE: n. 30 assegnati in uso temporaneo esclusivo ai Soci
2. Posti provvisori
Con determinazione del C.D. di sezione, nella deliberazione annuale dei posti barca a disposizione dei soci, le strutture periferiche possono prevedere la facoltà di utilizzare uno o più posti, in acqua o a terra, per ragioni di ospitalità. In tal caso, i relativi posti sono collocati al di fuori della graduatoria di merito.
Le norme di cui al comma precedente devono prevedere che le ragioni di ospitalità, comunque legate a fini istituzionali, debbano rivestire carattere temporaneo ed essere avulse da qualsiasi finalità commerciale.
Le unità da diporto di passaggio, munite di tessera d’iscrizione al Registro del naviglio della LNI, in corso di validità, purché battenti bandiera di Stato appartenente alla Comunità Europea, hanno diritto ad essere ospitate gratuitamente dalle strutture periferiche per i primi tre giorni di sosta, salvo un eventuale contributo forfettario stabilito per la copertura dei meri costi fissi quali a titolo di esempio non esaustivo acqua, energia elettrica, guardiania, segreteria, uso e pulizia locali docce, raccolta rifiuti, ecc.
In caso di sosta superiore ai 3 (tre) giorni, potrà essere richiesto un contributo associativo per il posto barca giornaliero.
Come previsto dall’Art. 8-i, i posti temporaneamente liberi possono essere impiegati dal. C.D. come posti provvisori, così come i posti in attesa di assegnazione.
3. Assegnazioni riservate ai disabili
Nel rispetto delle finalità statutarie della Lega Navale Italiana, ed in funzione della disponibilità dei posti barca, le strutture periferiche debbono riservare i posti ai soci disabili nella misura stabilita dall’art. 49 nonies, comma 3°, del Codice della Nautica da diporto e succ. mod. ed integrazioni.
Ai fini dell’assegnazione di tali eventuali posti riservati, il C.D. di sezione applicherà una procedura privilegiata di assegnazione, fuori graduatoria di merito, per soddisfare richieste da parte di soci disabili.
Al fine di garantire l’effettivo godimento dei suddetti posti riservati, le S.P. sono tenute a rimuovere le barriere architettoniche dalle proprie basi nautiche compatibilmente con le proprie capacità finanziarie.
Allo scopo, la sezione ha reso accessibile la sede sociale e la sede nautica anche alle persone con disabilità motoria che impiegano la carrozzina.
I richiedenti devono presentare domanda corredata da apposito certificato rilasciato dalla competente Autorità Sanitaria, ai sensi dell’art. 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, comma 3.
In ogni caso la titolarità del posto barca privilegiato deve essere riconosciuto solo ed esclusivamente alla persona diversamente abile.
E’ fatto divieto assoluto l’utilizzo dell’imbarcazione da parte di familiari e/o accompagnatori senza la presenza a bordo del titolare dell’assegnazione privilegiata, se non espressamente autorizzato dal presidente di sezione o suo delegato per comprovate e documentate esigenze (es. manutenzione natante).
E’ parimenti proibito il subentro personale nell’assegnazione privilegiata del posto barca da parte di terzi (familiari e non).
Qualora il numero delle domande sia superiore alla disponibilità dei posti riservati, sarà data priorità ai soci con disabilità motoria, ed in caso di parità di punteggio tra i suddetti soci, saranno utilizzati i parametri previsti dalla graduatoria di merito.
Per esigenze di promozione sociale oppure di ospitalità saltuaria, la S.P. ha facoltà di concedere ad eventuali ospiti disabili, in eccezionale deroga alla norma regolamentare sull’uso delle strutture della sede nautica riservato esclusivamente ai soci, l’uso temporaneo delle proprie attrezzature per agevolare l’imbarco e lo sbarco degli stessi che ne facciano richiesta, previa sottoscrizione da parte degli stessi ospiti disabili di idonea ed integrale liberatoria di responsabilità in favore della Lega Navale Italiana, del C.D. di sezione e degli operatori presenti alle manovre.
4. Quota sociale per il posto barca
La quota sociale da corrispondere per l’assegnazione del posto barca è determinata annualmente dal Consiglio Direttivo della struttura periferica.
In conformità all’Art. 6, n. 4 del Regolamento allo Statuto, la sezione applica al Socio una quota una tantum c.d. di entratura a fondo perduto, alla prima assegnazione, in relazione ai servizi resi e per l’allestimento del posto barca assegnato.
Capo II – Requisiti e condizioni per l’assegnazione dei posti barca5. Titolarità dell’assegnazione
Il posto barca è assegnato al socio ordinario e non all’imbarcazione o al natante di proprietà. L’assegnazione del posto barca è personale e non può essere oggetto di vendita o cessione ad altro titolo per nessun motivo. L’unità ivi ormeggiata/alata può essere usata anche da familiari in linea diretta o collaterale iscritti alla L.N.I.
6. Divieto di cumulo nelle assegnazioni
Ciascun socio ordinario può essere assegnatario di un solo posto barca e, nel caso di assegnazione presso il Centro Sportivo, un tubo per ricovero di attrezzatura.
7. Regime proprietario dell’unita da diporto
È tassativamente vietata l’assegnazione di posti barca a non soci o a soci che abbiano in comproprietà unità da diporto con non soci. L’assegnazione è altresì vietata ai soci che siano titolari, nei confronti dell’unità, di diritti diversi da quello di proprietà, quali quelli di usufrutto, di uso, di comodato, di locazione, di affitto, con le sole eccezioni del leasing nautico e del comodato d’uso stipulato con un ente istituzionale (Regioni, Province, Comuni, Autorità Portuali, A.U.S.L., ecc.) entrambe adeguatamente documentate.
La proprietà dell’unità da diporto è soggetta alle seguenti condizioni:
- qualora l’unità non sia soggetta ad immatricolazione, il socio deve allegare alla domanda di assegnazione di posto barca un documento o una dichiarazione da cui risulti il titolo in base al quale l’unità è detenuta o posseduta.
- in caso di comproprietà dell’unità devono essere riportati i nominativi di tutti i soci comproprietari, e deve essere indicato tra questi il nominativo del socio che assumerà la titolarità dell’assegnazione del posto barca.
- in caso di due soli soci comproprietari, l’assegnazione può essere compiuta nei confronti del socio di maggioranza. Ove i soci comproprietari, siano più di due, l’assegnazione può essere effettuata nei confronti del socio con quota maggioritaria o paritaria. I requisiti concernenti la proprietà dell’unità devono risultare da:
- dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, sottoscritta da tutti i soci comproprietari;
- dal contratto di acquisto, da depositare in originale ovvero in copia autentica;
- l’assegnazione di un posto barca, nel caso di soci coniugi in regime di comunione, ovvero nel caso in cui uno solo di essi sia intestatario dell’unità da diporto, può essere richiesta dal coniuge che ha maggiore punteggio anche se l’altro non ha maturato i due anni di anzianità di cui al successivo Art. 8.
8. Condizioni per l’assegnazione e il mantenimento
Per essere assegnatario di un posto barca il socio deve soddisfare le seguenti condizioni:
- essere socio ordinario o assimilato (benemerito, onorario, sostenitore) della struttura periferica da almeno due anni, salvo il caso di eccedenza di posti barca rispetto alle domande;
- essere in regola con il tesseramento per l’anno in corso e con il pagamento dell’eventuale quota una tantum di entratura, di cui all’Art. 4 -b;
- oltre a disporre dell’unità da diporto secondo quanto stabilito dal precedente articolo 7, il socio deve altresì dichiarare che la sua unità batte bandiera di Stato appartenente alla Comunità Europea;
- avere iscritto l’unità da diporto nel Registro del Naviglio della Lega Navale Italiana ed essere in regola con il versamento della relativa quota di iscrizione annuale;
- aver ottemperato agli obblighi di legge per quanto attiene all’assicurazione obbligatoria dell’unità relativamente alla responsabilità civile;
- aver presentato nei termini la domanda di assegnazione del posto barca (Allegato n.1), che deve contenere:
- una dichiarazione di essere a conoscenza ed accettare che la concessione del posto barca non implica, in alcun caso, la presa in custodia dell’unità da diporto da parte della sezione e pertanto essa resta in affidamento del proprietario titolare dell’assegnazione. A tal fine, i Soci assegnatari, prima dell’occupazione del posto o all’atto del rinnovo annuale, dovranno consegnare altresì fotocopia della suddetta polizza assicurativa, valida e con validità rinnovata per tutto il periodo dell’assegnazione del posto;
- una clausola, da sottoscrivere, di manleva di ogni responsabilità della S.P. per il furto, anche parziale, del natante/imbarcazione, contenuto nella predetta domanda. Coloro i quali saranno sprovvisti di tale copertura assicurativa e si rifiuteranno di sottoscrivere la predetta manleva di responsabilità, non potranno in nessun caso essere assegnatari di posto barca.
- assumere l’impegno di utilizzare l’unità da diporto in modo da assecondare l’opera di propaganda della struttura periferica di appartenenza, secondo i principi di cui all’articolo 3 dello Statuto.
- utilizzare con continuità i Servizi Sociali in assegnazione, salvo cause motivate per iscritto e accettate dal C.D.
- comunicare i periodi di assenza superiori alle 48 h onde consentire il proficuo utilizzo dei posti barca da parte della Struttura Periferica; i posti temporaneamente liberi possono essere impiegati dal. C.D. come posti provvisori, così come i posti in attesa di assegnazione.
- conseguire ogni anno il punteggio minimo stabilito dal regolamento della graduatoria di merito, per ottenere il rinnovo annuale dell’assegnazione, salvo giustificato motivo comunicato per iscritto e accettato dal C.D. per sospendere il provvedimento di revoca.
9. Esonero responsabilità della LNI e della S.P. per danni e furti totali o parziali
I Soci assegnatari, con la sottoscrizione del modulo di assegnazione del posto barca, dichiareranno con clausola duplicemente sottoscritta ai sensi degli art. 1341 e 1342 cod. civ., di essere edotti e consapevoli che la Lega Navale Italiana e i Dirigenti delle strutture periferiche, svolgendo attività gratuita e volontaria:
- non assumono alcuna responsabilità per danni a persone o a cose indebitamente introdotte o introdottesi illegalmente nell’area della Base Nautica di appartenenza del Socio;
- non rispondono dei danni dipendenti da condizioni meteo sfavorevoli o di danni che possono derivare da eventuali furti totali, parziali e/o atti vandalici. La L.N.I. e i Dirigenti della sezione non assumono eventuali responsabilità in caso di mancata stipula o rinnovo di idonea assicurazione per R.C. da parte del Socio danneggiante.
- non rispondono in nessun caso dei danni derivanti alle persone e alle cose, sia durante la sosta dell’imbarcazione all’ormeggio o in secco, sia durante le operazioni di alaggio e di varo od altro con mezzi propri che dovranno avvenire in tal caso a spese, cura e carico del Socio assegnatario.
10. Inalienabilità del posto barca.
- Il posto barca è assegnato, con durata annuale, rinnovabile, al socio dalla struttura periferica di appartenenza, la quale resta l’esclusiva titolare del rapporto concessorio con l’Amministrazione pubblica. Esso non è cedibile né alienabile con o senza l’unità da diporto che lo occupa. Per l’effetto, è da considerarsi nulla, ai sensi dell’articolo 1418 c.c., ogni diversa pattuizione in contrasto con le norme del presente regolamento.
- In caso di autofinanziamento di strutture e/o di posti barca, il C.D. può adottare la soluzione di richiedere ai soci assegnatari l’anticipazione alla sezione di una o più annualità di quote sociali per i posti barca / servizi, con delibera approvata dall’Assemblea dei soci della sezione, nei limiti e nelle forme di cui all’art. 33, comma 5, del Regolamento allo Statuto. Le quote sociali anticipate non configurano alcuna forma di alienazione dei posti, e vanno scalate dai contributi degli anni successivi secondo la tempistica approvata dall’Assemblea dei soci. Tale tempistica non costituisce in alcun modo un “diritto” sulla durata dell’assegnazione, che resta annuale con l’obbligo dei soci di ottemperare alle disposizioni della graduatoria di merito per ottenere il rinnovo. Nell’eventualità di un socio privo dei requisiti per il rinnovo del posto barca, o che intende rinunciare all’assegnazione, la quota residua delle annualità anticipate è resa al socio che si trova nelle condizioni di dover lasciare libero il posto barca.
11. Trasmissibilità dell’assegnazione agli eredi
In caso di decesso del socio titolare, l’assegnazione è confermata per l’anno corrente, salvo rinuncia degli aventi diritto, in testa agli eredi del de cuius entro il secondo grado, purché siano soci della Lega Navale Italiana. Per l’anno successivo al fine del mantenimento dell’assegnazione del posto barca si richiama l’art. 8.
12. Intrasmissibilita dell’assegnazione a soci comproprietari
In nessun caso l’eventuale società nella comproprietà di una barca può dare luogo alla trasmissione del posto barca da parte del socio assegnatario al comproprietario
13. Effetti dei provvedimenti disciplinari
Nel caso in cui al socio siano stati irrogati provvedimenti disciplinari definitivi, che comportino la sospensione dalla frequenza della sede sociale e nautica ovvero dall’esercizio dei diritti di socio, questi avrà accesso alle strutture per il tempo strettamente necessario per curare le attrezzature di pertinenza, ovvero per trasferire altrove l’unità per tutta la durata della sanzione irrogata.
Capo III – Graduatoria di merito
14. Graduatoria di merito
Gli organi di governo delle strutture periferiche predispongono annualmente la graduatoria di merito dei soci. La graduatoria di merito costituisce lo strumento esclusivo attraverso cui il socio può ottenere la prima assegnazione o il successivo mantenimento del posto barca.
Sono tassativamente escluse le previsioni di esenzioni alla partecipazione alle attività sociali le assegnazioni privilegiate per soci e/o componenti del C.D., attribuzione di punteggio per manifestazioni non istituzionali.
La graduatoria di merito definitiva, deve essere pubblicata entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento.
L’assegnazione del posto barca è determinata secondo la graduatoria annuale dei soci aventi diritto formata sulla base dei rispettivi punti di merito, attribuiti secondo i parametri di cui alla Tabella allegata al presente regolamento (Allegato n. 2).
L’attribuzione dei punti di merito è incompatibile con la corresponsione di compensi, emolumenti o altri vantaggi di natura patrimoniale, comunque denominati, con la sola esclusione dei rimborsi delle spese vive eventualmente sostenute dal socio (precedentemente autorizzate).
Il mantenimento dell’assegnazione del posto barca per più anni consecutivi è subordinato al conseguimento da parte del socio del punteggio minimo di merito stabilito col Regolamento interno della Struttura Periferica in relazione ai posti barca disponibili, pari a 5 punti/anno.
I punti di merito per conseguire l’assegnazione/mantenimento annuale sono consumati al termine del periodo di assegnazione e devono essere espunti ogni anno dal computo della graduatoria di merito ad eccezione dei punti di anzianità di tesseramento.
A parità di punteggio prevarrà il socio con più anzianità di iscrizione. In caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio.
La lista di attesa sarà pertanto costituita dai soci non assegnatari di posto barca e andrà utilizzata a scorrimento nei casi previsti dai successivi art. 20, 21 e 22 del presente regolamento.
15. Presentazione della domanda
Per essere compreso nella graduatoria di merito annuale per le attività svolte il socio deve presentare apposita domanda alla struttura periferica, con pedissequo modello di accreditamento del punteggio conseguito in virtù delle attività svolte dal Socio durante l’anno (Allegato n. 3).
I termini di presentazione della domanda e della documentazione richiesta sono tassativamente fissati nel giorno 15 novembre di ogni anno.
Ricevute le domande dei Soci richiedenti, corredate dal modulo di accreditamento del punteggio conseguito, il C.D. della sezione entro il 1 dicembre, provvederà a:
- Svolgere gli opportuni controlli di regolarità delle predette domande, di verifica delle attività svolte dai soci e di formazione della lista dei risultati finali;
- Pubblicare la graduatoria provvisoria di assegnazione dei posti barca;
- Comunicare al Socio con mail o altro mezzo equipollente (PEC; ecc.):
- Le quote del tesseramento ed i contributi associativi per il rinnovo annuale accordato ai soci assegnatari in regola con gli adempimenti stabiliti
- La decadenza dal rinnovo delle assegnazioni ai soci che risultano non aver conseguito nell’anno trascorso i punti previsti della graduatoria di merito ed utilizzato in maniera continuativa la barca.
- Assegnare i nuovi posti disponibili (fra cui quelli liberati in quanto “non rinnovati” ai precedenti assegnatari annuali, per mancato uso dell’unità e/o per mancata attività di merito): tali posti possono essere assegnati ai Soci richiedenti che risultano detenere il necessario e verificato punteggio
- Esporre la graduatoria definitiva in bacheca.
16. Entrata in vigore della graduatoria. Reclami e ricorsi.
La graduatoria di merito, congelata al 31 dicembre e valida per l’assegnazione/mantenimento nell’anno successivo, in ogni sua componente, entra in vigore dalla data di pubblicazione nella bacheca della struttura o nell’Albo sociale, e mantiene validità fino alla pubblicazione della graduatoria di merito dell’anno successivo.
Al fine di consentire la rettifica di errori materiali nella compilazione, o di procedere a correzioni nell’attribuzione dei punteggi, ovvero di sollevare qualunque altro tipo di doglianza avverso la loro posizione in graduatoria, i soci interessati possono proporre reclamo, in forma scritta, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data della pubblicazione della graduatoria medesima. Il reclamo, indirizzato all’organo al vertice della struttura periferica, viene da questi deciso entro 15 giorni dalla ricezione.
Avverso la decisione negativa è ammesso ricorso, entro i successivi 15 giorni dalla comunicazione, innanzi al Collegio dei Probiviri di Sezione o, per le Delegazioni e le strutture periferiche commissariate, innanzi al Delegato regionale, seguendo, per quanto compatibile, la procedura dettata dalle norme dello Statuto e del Regolamento allo Statuto in materia di contenzioso amministrativo tra gli organi della struttura periferica ed i soci.
Salvo diversa deliberazione dell’organo decidente la proposizione del reclamo, non sospende l’efficacia della graduatoria.
La proposizione di un reclamo o di un ricorso manifestamente infondato, ovvero presentato a meri fini dilatori o emulativi, può esporre il socio a procedimento disciplinare per violazione del combinato disposto degli articoli 5 dello Statuto, e 3 ed 8 del Regolamento allo Statuto.
17. Pubblicazione ed efficacia della graduatoria.
La pubblicazione della graduatoria annuale di merito conferisce ai soci in essa iscritti una legittima aspettativa di diritto. Essa non può essere derogata o modificata se non per errore di calcolo nell’attribuzione dei punteggi, ovvero per decadenza dichiarata ai sensi del successivo articolo 20, comma secondo, del presente regolamento.
18. Divieto di assegnazione a tempo indeterminato
Nel perseguimento delle finalità di cui all’articolo 2, lett. b) e d), dello Statuto, ed allo scopo di consentire a tutti i soci di accedere al beneficio, nel tempo ed in base alle priorità stabilite dal presente regolamento, è vietata l’assegnazione di posti barca a tempo indeterminato.
19. Unità in comproprietà. Divieto di cumulo dei punteggi
I punteggi attribuiti ai soci comproprietari di un’unità da diporto non sono cumulabili ai fini della formazione della graduatoria di merito, relativamente all’unità in comproprietà.
Per l’effetto, ai fini dell’assegnazione/mantenimento sono conteggiati i soli punti maturati dal socio che è indicato come assegnatario o aspirante tale.
I punteggi maturati dai singoli soci comproprietari, da computarsi in ogni caso, diventano fruibili da parte di ciascun socio nel caso di scioglimento della comunione ovvero di cessione, a qualsiasi titolo, della quota proprietaria, ma solo per la richiesta di una nuova assegnazione, fermo restando quanto stabilito dall’Art. 12 sull’intrasmissibilità dell’assegnazione a soci comproprietari.
Capo IV – Decadenza dall’assegnazione del posto barca
20. Cause di decadenza
Costituiscono cause di decadenza dall’assegnazione del posto barca:
a) la perdita della qualità di socio, per una delle cause previste dall’articolo 6 dello Statuto;
b) il mancato pagamento della quota associativa annuale, ivi comprese le indennità di mora entro la data del 30 settembre di ogni anno, della quota d’iscrizione dell’unità da diporto al Registro del Naviglio della Lega Navale Italiana, della quota sociale per il posto barca e relative indennità di mora previste per pagamenti dopo il 31 marzo e dell’eventuale quota di entratura a fondo perduto contestualmente al rilascio dell’Assegnazione, di cui al precedente articolo 4;
c) la grave inosservanza rilevata delle norme in materia di sicurezza;
d) la mancata tenuta in buone condizioni di efficienza e di navigabilità della propria imbarcazione;
e) la mancata occupazione del posto barca, entro il termine di un anno dall’assegnazione, ovvero entro un anno dalla perdita o vendita dell’imbarcazione, senza giustificato motivo, motivato per iscritto e accettato dal C.D.;
f) il mancato utilizzo con continuità del posto barca in assegnazione, minimo sei volte l’anno (rilevabili dalle registrazioni effettuate dal Socio sul Registro delle Uscite in mare, come previsto dall’ art. 23-g), salvo cause motivate per iscritto e accettate dal C.D. Le cause di forza maggiore non potranno essere addotte nel caso delle società nella proprietà delle barche;
g) il rifiuto ingiustificato di utilizzare la propria unità da diporto per l’espletamento di attività istituzionali stabilite dagli organi di governo della struttura periferica in applicazione dell’articolo 3, n. 1, dello Statuto;
h) il mancato conseguimento del punteggio di attività della graduatoria di merito necessario per ottenere il rinnovo annuale dell’assegnazione, salvo cause di forza maggiore motivate per iscritto e accettate dal C.D.;
i) l’utilizzo dell’assegnazione in difformità da quanto stabilito dalla struttura periferica, con particolare riferimento alle dimensioni ed alla allocazione;
m) il mancato rispetto delle disposizioni, stabilite dal regolamento della struttura periferica, riguardanti qualità e dimensione degli ormeggi delle barche, dei parabordi, delle sospendite, ecc.;
n) il mancato indennizzo dei danni causati dall’assegnatario ad altri Soci o alla Sezione;
o) l’utilizzo dell’unità fruitrice del posto barca assegnato per lo svolgimento di attività commerciale e/o lucrativa di qualsiasi genere, anche al di fuori della sede nautica della struttura periferica.
La decadenza, ove le giustificazioni del Socio, ovvero l’eventuale causa di forza maggiore addotta, non vengano accolte dalla S.P, è dichiarata con provvedimento del Consiglio Direttivo, avverso cui è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla comunicazione, innanzi al Collegio dei Probiviri di Sezione o, per le Delegazioni e le strutture periferiche commissariate, innanzi al Delegato Regionale, seguendo, per quanto compatibile, la procedura dettata dalle norme dello Statuto e del Regolamento allo Statuto in materia di contenzioso amministrativo tra gli organi della struttura periferica ed i soci.
21. Esclusione dalla graduatoria di merito.
I soci dichiarati decaduti dall’assegnazione di posto barca, per uno dei motivi di cui alle lettere a),b),c),g), dell’art. 20 sono esclusi oltre che dalla graduatoria di merito per l’anno corrente, anche da quelle relative ai i due anni solari successivi a quello in cui è stata dichiarata la decadenza a titolo di sanzione accessoria.
22. Revoca definitiva
L’eventuale giustificato motivo per causa di forza maggiore all’origine della mancata occupazione del posto barca (art. 20-e), o mancato utilizzo con continuità dei Servizi Sociali in concessione (art. 20-f), o mancato conseguimento del punteggio minimo di graduatoria di merito necessario per il mantenimento (art. 20-h) (cause di decadenza dall’assegnazione del posto barca), che deve essere comunicato dal socio per iscritto ed essere accettato con delibera dal C.D., non può essere reiterato oltre il terzo anno consecutivo: dopo tale termine è obbligatoria la revoca dell’assegnazione che diviene così esecutiva e inappellabile.
Capo V – Regolamenti delle sedi nautiche delle strutture periferiche
23. Regolamenti delle sedi nautiche delle strutture periferiche.
Considerato che:
- le strutture periferiche titolari di concessioni demaniali per posti barca di unità da diporto sono tenute a disciplinare con proprio regolamento interno l’assegnazione / mantenimento di posti barca ai soci con l’applicazione della graduatoria di merito
- i predetti regolamenti locali devono risultare conformi alle norme ed ai principi contenuti nel regolamento nazionale.
Si precisa quanto segue:
- La sezione gestisce un registro (elettronico) di tutte le unità di proprietà della struttura periferica o dei soci, distinta per gli ormeggi in Darsena ed i rimessaggi al Centro Sportivo. Il registro contiene il nominativo del socio assegnatario unitamente ai dati identificativi e tecnici dell’unità, aggiornato in coerenza con i dati inseriti nella procedura telematica di iscrizione al Registro del naviglio della Lega Navale Italiana (come da relative domande presentate dai soci sull’apposito modulo), e con le etichette annuali stampate dalla procedura telematica, da apporre sulla tessera del naviglio per attestarne la validità;
- Le modalità, l’elenco della documentazione richiesta ed i termini di presentazione della domanda per l’inserimento dei punti delle attività svolte nella graduatoria di merito sono definiti nell’art. 15 del presente regolamento;
- La possibilità di assegnare punti valevoli per l’inserimento nella graduatoria di merito è regolamentata dal precedente articolo 14, nei limiti stabiliti dalla Tabella allegata al presente regolamento. Il punteggio massimo complessivo attribuibile in relazione a specifiche attività locali o a particolari benemerenze dei soci non può essere superiore a 2 punti;
- Rientra nelle facoltà degli organi di governo della struttura periferica la variazione dei posti barca nell’ambito della sede nautica (Darsena e Centro Sportivo), per motivate necessità tecniche, operative o organizzative, da formalizzarsi con apposita delibera;
- E’ obbligo del socio assegnatario di comunicare formalmente alla struttura periferica ogni uscita in mare che si protragga oltre le 48 ore, nonché la prevista durata dell’assenza;
- E’ facoltà del C.D. della sezione di utilizzare temporaneamente il posto barca vacante, per esigenze della sede ovvero di ospitalità nei confronti di soci di passaggio;
- È obbligatorio per i soci che effettuano uscite in mare con natanti propri o della sezione registrare le stesse sul Registro delle Uscite in mare delle basi nautiche (Allegato n. 4) e attenersi al rispetto delle normative di sicurezza e ambientale vigenti e delle ordinanze applicabili dalla Capitaneria di Porto.
24. Approvazione dell’assemblea dei soci.
Il regolamento della sede nautica della sezione è emanato con deliberazione del C.D., soggetta all’approvazione dell’assemblea dei soci della sezione, convocata ai sensi dell’art. 24 del Regolamento allo Statuto.
Le maggioranze previste per l’approvazione sono quelle dell’assemblea ordinaria dei soci.
25. Controllo della Presidenza Nazionale
I regolamenti delle sedi nautiche delle strutture periferiche di cui al precedente articolo 23, sono soggetti quale condizione integrativa dell’efficacia, alla ratifica della Presidenza Nazionale.
Successivamente all’intervenuta approvazione da parte dell’assemblea dei soci della struttura periferica, i regolamenti delle sedi nautiche delle SS.PP. sono da considerarsi parte integrante del regolamento nazionale, sia pure con efficacia limitata alla struttura periferica di provenienza.
La mancata conformità dei predetti regolamenti o delle singole norme regolamentari alla legge, allo Statuto e ai Regolamenti Nazionali della L.N.I., ne determina ipso facto la nullità che può essere rilevata:
- d’ufficio dalla Presidenza Nazionale;
- su proposizione dell’organo decidente in sede di ricorso di cui all’art. 16;
- su istanza di almeno un decimo dei Soci Ordinari della Struttura Periferica da trasmettersi per il tramite del Presidente della Sezione che dovrà provvedere all’inoltro entro 30 giorni dalla ricezione dell’istanza corredandola del proprio parere.
Capo VI – Disposizioni finali. Prima applicazione
26. Entrata in vigore. Prima applicazione.
Il regolamento nazionale delle sedi nautiche L.N.I. entra in vigore a decorrere dalla data del 1° aprile 2018. La prima lista di assegnazione/mantenimento al 01/01/2019 coincide con la situazione dei posti barca al 31/12/2018 e, analogamente, per la lista d’attesa.
Entro il 31/12/2018 la struttura periferica avrà emanato il regolamento locale in attuazione degli artt. 23 e 24, e lo avrà inviato al Delegato Regionale per la successiva trasmissione alla Presidenza Nazionale corredati dal proprio parere circa la conformità di cui al precedente art. 25 e dandone informazione alla Sezione/Delegazione. Dell’esito di detta verifica, il Delegato Regionale informa la struttura periferica, mettendo per conoscenza la Presidenza Nazionale, Ufficio Regolamenti.
La graduatoria di merito per l’anno 2020 di cui all’art. 14, dovrà essere formulata in ottemperanza alle norme del regolamento nazionale e del regolamento sede nautica della s.p. di cui all’art. 23.
27. Esenzioni
Nel limite massimo della percentuale del 5% dei posti barca disponibili, superati i quali si provvede con la priorità ai più anziani di età/iscrizione, possono essere esentati dal partecipare alle graduatorie i soci con più di 50 anni di iscrizione alla LNI e/o con più di 75 anni di età, purché non comproprietari della propria imbarcazione con comproprietà stipulata in data successiva a quella di assegnazione del posto barca, salvo quanto disposto dall’art. 20 del presente regolamento.
Le domande di esenzione dovranno comunque essere avanzate, anno per anno, all’Organo di governo della struttura.
Capo VII – Disciplina residuale
28. Modalità per la rimozione forzata
Le modalità e le cautele richieste per la rimozione forzata dell’unità da diporto in caso di decadenza dall’assegnazione, ovvero per altra causa determinata da urgenza o necessità, qualora il socio non ottemperi al relativo provvedimento per negligenza o per altro motivo prevedono che il Consiglio Direttivo abbia la facoltà di procedere alla rimozione forzosa del natante dal posto assegnato, per decadenza dell’assegnazione, o per altra causa determinata da urgenza o necessità, qualora non vi provveda direttamente il Socio dopo formale invito; eventuali costi sostenuti per tale operazione sono a carico del Socio interessato dal provvedimento
29. Alaggio, varo, rimessaggio, stazionamento, uso attrezzature
Modalità di:
- alaggio
- varo
- rimessaggio
- stazionamento a terra
- utilizzo delle attrezzature (verricelli e gru, invasature, selle, etc.)
DARSENA
La Base Nautica è aperta tutto l’anno e risulta circoscritta per la quasi totalità da una recinzione metallica con accessi pedonali e carrabili.
Le imbarcazioni vengono alate o varate dagli operatori utilizzando lo scalo di alaggio sito sul lato est della banchina.
Periodicamente o in occasione di danneggiamenti della catenaria o di altri componenti del sistema per l’accesso ai natanti o per l’ormeggio dei natanti, vengono effettuate attività per la manutenzione e il controllo della catenaria stessa. Tali attività che spesso prevedono la presenza di un sub immerso in Darsena, risultano particolarmente onerose, pertanto è formalmente richiesta la partecipazione attiva di tutti soci. Per la suddetta partecipazione è prevista l’acquisizione di punti di merito utili per la graduatoria annuale della lista di assegnazione e mantenimento. I Soci sono preventivamente informati affinché ciascuno possa fornire tempestivamente la propria disponibilità; in base alla partecipazione, per ciascun intervento viene redatto l’elenco dei Soci effettivamente partecipanti all’iniziativa.
Il Socio assegnatario di posto barca presso la Base Nautica (Darsena) deve provvedere a ormeggiare adeguatamente il proprio natante (corpi morto, cime) al fine di evitare nelle giornate ventose o in caso di mare mosso, possibili danni al proprio natante ed ai natanti vicini, a persone o cose.
CENTRO SPORTIVO
Il Centro Sportivo è aperto tutto l’anno, durante la stagione invernale si provvede però al ricovero delle barche dei Soci che non ne prevedono l’utilizzo, usufruendo di spazi concessi dai lidi adiacenti. L’area in concessione viene recintata nella stagione invernale, arretrando il fronte mare al fine di garantire il rimessaggio in condizioni di sicurezza di tutti i natanti. All’avvio della stagione primavera-estate si procede all’operazione inversa ed alla collocazione dei natanti sull’Arenile in base alle disposizioni stabilite dal Consiglio Direttivo all’atto della pubblicazione della graduatoria annuale. Tali attività risultano particolarmente onerose, pertanto è formalmente richiesta la partecipazione attiva di tutti soci assegnatari di posti barca presso il Centro Sportivo, per esse è prevista l’acquisizione di punti di merito utili per la graduatoria annuale della lista di assegnazione e mantenimento. I Soci sono preventivamente informati affinché ciascuno possa fornire tempestivamente la propria disponibilità, viene redatto l’elenco dei Soci aderenti ed effettivamente partecipanti all’iniziativa. Il Socio assegnatario di posto barca presso il Centro Sportivo deve provvedere a immobilizzare stabilmente il proprio natante (corpi morto, cime) al fine di evitare nelle giornate ventose possibili danni al proprio natante ed ai natanti vicini, a persone o cose; i natanti posti sull’arenile devono altresì risultare sopraelevati a mezzo di pali, carrelli o invasi ed essere posizionate in modo tale da favorire l’uscita dell’acqua piovana;
30. Disposizioni per l’ormeggio
Disposizioni di dettaglio per l’ormeggio:
- Descrizione del sistema di ormeggio presso la Base Nautica (Darsena)
- Parabordi:
- Cime d’ormeggio:
- Sistema antistrappo:
- etc…
DARSENA
SISTEMA DI ORMEGGIO DELLA BASE NAUTICA
Il sistema di ormeggio dei natanti presso la Base Nautica (Darsena) comprende una catenaria principale, immersa nello specchio d’acqua antistante la banchina e posata a circa 15 m dal ciglio banchina.
Alla catenaria di cui sopra, mediante adeguato maniglione (in gergo detto GRILLO) sono collegati dei tratti di catena secondaria (detti in gergo PENDINI) (uno per ciascun posto barca) della lunghezza di circa 6 m, distribuiti a intervalli di 2, 5 m l’uno dall’altro.
A ciascun PENDINO mediante adeguato maniglione e redancia è collegata la cima di ormeggio; a sua volta a ciascuna cima di ormeggio è collegata una cima di servizio (cima di richiamo) che è collegata all’anello di ormeggio del posto barca di seguito meglio definito.
REGOLE DI ORMEGGIO
Fino a nuova sistemazione dei punti di ancoraggio in banchina, a ciascun posto barca compete uno spazio d’acqua teorico di larghezza totale di 2,5 m e lunghezza di circa 15 m (in pratica a partire dal ciglio banchina fino al confine di concessione) sul quale insiste una passerella in legno compresa tra due anelli di ormeggio.
Guardando il natante dalla banchina, la cima di richiamo va lasciata legata all’anello di ormeggio di DESTRA.
Pertanto l’anello di DESTRA è l’anello di ormeggio del posto barca.
PARABORDI
Accettazione incondizionata delle norme per l’ormeggio in banchina o ai pontili stabiliti dal CDS, circa l’uso di un parabordo del tipo stabilito dal CDS per ogni due metri di lunghezza sui due lati dell’imbarcazione.
CIME DI ORMEGGIO
Adeguati materiali d’ormeggio (cime di ormeggio, cima di servizio (cima di richiamo), molloni parastrappo, catena di sicurezza ecc.) delle dimensioni indicate dall’addetto o dal responsabile nominato dal CDS e debitamente rinnovati all’occorrenza.
Provvedimenti in caso di necessità e/o emergenza.
Qualora la Sezione dovesse rinunciare temporaneamente o a titolo definitivo ad una parte dello specchio acqueo in concessione, tale spazio dovrà essere lasciato libero dai soci intestatari secondo il criterio della lista d’attesa.
Qualora per modificare o riparare opere a terra o in mare, per dragare i fondali, per cambiare gli ormeggi, ecc., sia riconosciuta per forza maggiore la necessità di rimuovere e tirare in secco le imbarcazioni, ne sarà dato tempestivo avviso ai singoli soci proprietari, affinché provvedano a loro spese a quanto necessario; in difetto, sarà provveduto dalla Sezione a tutto rischio e spese dei soci interessati.
Lo stesso dicasi per motivi di sicurezza, ove in caso d’urgenza si provvederà immediatamente, salvo successiva comunicazione al proprietario.
Se per incuria o negligenza del proprietario, l’imbarcazione si trovi in situazioni di pericolo, la Sezione o chi per essa – senza che ciò costituisca un obbligo – potrà intervenire per impedire la perdita o il deterioramento dell’imbarcazione, addebitando al proprietario le relative spese.
Tutti i natanti ORMEGGIATI presso la Base Nautica (Darsena) devono obbligatoriamente esporre la targhetta numerata assegnata dalla Sezione, per una pronta identificazione, da posizionare a sia a poppa che a prua dell’imbarcazione, tale targhetta adesivo attesta l’avvenuto pagamento annuale. I natanti non possono stazionare al di fuori del posto assegnato, salvo casi di emergenza (mareggiate, etc…) e comunque, cessata l’emergenza, devono essere prontamente ricollocate al proprio posto a cura del Socio.
CENTRO SPORTIVO
Il Socio deve mantenere pulito il proprio natante e l’area immediatamente circostante ad esso rimuovendo i depositi di sabbia portati dal vento, è consigliabile dotare il natante di un telone di copertura impermeabile saldamente fissato all’imbarcazione che in caso di chiusura totale deve riportare il numero di riconoscimento assegnato al natante. Qualora il Socio decida di chiudere con lucchetto il proprio natante, deve consegnare copia delle chiavi munite di cartellino di identificazione alla Sezione che, in caso di necessità, potrà disporne lo spostamento.
Tutti i natanti sull’arenile e sulle rastrelliere devono obbligatoriamente esporre la targhetta numerata assegnata dalla Sezione, per una pronta identificazione, da posizionare preferibilmente a poppa dell’imbarcazione, tale targhetta adesivo attesta l’avvenuto pagamento annuale.
I natanti non possono stazionare al di fuori del posto assegnato, salvo casi di emergenza (mareggiate, etc) e comunque, cessata l’emergenza, devono essere prontamente ricollocate al proprio posto a cura del Socio.
I corridoi di alaggio-varo e gli spazi comuni non assegnati per il rimessaggio devono essere impegnati per il tempo strettamente necessario alla manovra e pulizia, salvo casi di emergenza.
Carrelli di trasporto, vele, pagaie, remi, alberi, mute o accessori del natante o del carrello di trasporto non devono essere lasciati in posti non consentiti (panchine, sedie ecc.), ma riposti negli appositi luoghi;
31. Deposito materiali
Modalità di deposito di materiali in magazzino, nel rispetto delle norme di sicurezza (con particolare riferimento a sostanze combustibili, olio lubrificante, solventi, etc.):
DARSENA
Presso la base Nautica (Darsena), sul lato ovest del piazzale Motopesca Pinguino, è installato un prefabbricato metallico tipo container che ha funzione di deposito materiali per ormeggio (cime di ormeggio, catene, cime di richiamo).
I Soci titolari delle concessioni del posto barca riceveranno le chiavi per l’accesso al box ed utilizzare i materiali in deposito in caso di necessità.
I materiali utilizzati verranno addebitati ai soci titolari del posto barca.
In caso di mancato rinnovo la chiave sarà restituita presso la Segreteria
Presso il deposito materiali sarà conservato un gruppo elettrogeno con il quantitativo di carburante strettamente indispensabile (max 3 litri)
CENTRO SPORTIVO
Esclusivamente nel periodo ottobre-marzo, a richiesta i Soci possono effettuare piccoli interventi di manutenzione sul proprio natante, nel rispetto delle leggi vigenti in materia di protezione ambientale, eventuali inadempienze comportano la decadenza immediata della concessione o l’assegnazione di punti di demerito nella graduatoria secondo la gravità del fatto, deliberati a cura del Consiglio Direttivo, a cui è possibile ricorrere, come unico grado di ricorso, al Collegio dei Probiviri di Sezione
32. Servizi igienici, docce, stipetti
Modalità di utilizzo di:
- locali igienici e docce,
- stipetti spogliatoio:
- armadi:
- ripostigli:
- altro:
DARSENA
In attesa di realizzare la nuova sede completa di servizi, ai soci concessionari di ormeggio natante presso la base Nautica (Darsena turistica) sarà consegna la chiave del locale servizi igienici posto sul lato sud del piazzale Motopesca Pinguino
I Soci, nell’utilizzo delle aree destinate alla Basa Nautica, devono tener presente che le stesse devono poter esser utilizzate da tutti i Soci, per cui devono occupare il minor spazio possibile e rispettare norme di buona educazione, non ingombrando le zone in ombra con oggetti personali.
Si raccomanda ai Soci di sorvegliare con attenzione i minori, per la loro incolumità e per evitare eventuali danni alle persone e alle cose, danni che saranno addebitati al Socio accompagnatore.
Particolare cura deve essere tenuta per mantenere puliti gli spazi comuni.
I bagni devono essere lasciati sempre perfettamente puliti, nel rispetto dei successivi utilizzatori. Particolare attenzione deve essere dedicata a non lasciare materiale organico (pesce, residui alimentari ecc).
I rifiuti eventualmente prodotti devono essere allontanati fino a quando non saranno posizionati contenitori previsti per la raccolta differenziata.
L’uso dei natanti e dei servizi è concesso ai Soci in regola con il versamento del contributo supplementare annuale previsto.
Particolare cura deve essere posta nell’uso e manutenzione delle attrezzature al fine di garantirne il regolare funzionamento e prevenire danni alla salute e sicurezza dei Soci.
Qualsiasi danno o malfunzionamento ad attrezzature ed infrastrutture o richieste deve essere comunicato al Responsabile della Base Nautica (Darsena) e deve essere registrato nel relativo Diario di Bordo Darsena riportato in allegato n. 6. La Sezione, non assumendo alcun obbligo di deposito o sorveglianza, non assume alcuna responsabilità in caso di furto o di scambio di oggetti di proprietà dei Soci e dei loro ospiti nell’ambito della Base Nautica (Darsena).
I Soci che hanno necessità di comunicare informazioni su attività sociali ed eventuali annunci di compravendita devono utilizzare esclusivamente le apposite bacheche predisposte che saranno periodicamente aggiornate per consentire la più ampia partecipazione di tutti i Soci.
Tutti Soci frequentatori della Base Nautica sono tenuti alla vigilanza per evitare che estranei alla Base Nautica entrino nella zona in concessione.
CENTRO SPORTIVO
I Soci, nell’utilizzo delle aree destinate al relax, devono tener presente che le stesse devono poter esser utilizzate da tutti i Soci, per cui devono occupare il minor spazio possibile e rispettare norme di buona educazione, non ingombrando le zone in ombra con oggetti personali.
Si raccomanda ai Soci di sorvegliare con attenzione i minori, per la loro incolumità e per evitare eventuali danni alle persone e alle cose, danni che saranno addebitati al Socio accompagnatore.
Particolare cura deve essere tenuta per mantenere pulita la spiaggia e gli spazi comuni. Le docce devono essere utilizzate con accortezza e mai per gioco, tenendo sempre presente che tutti devono poterle utilizzare.
I bagni e gli spogliatoi devono essere lasciati sempre perfettamente puliti, nel rispetto dei successivi utilizzatori. Particolare attenzione deve essere dedicata a non intasare i lavelli con sabbia e residui alimentari.
I rifiuti eventualmente prodotti devono essere depositati nei contenitori previsti per la raccolta differenziata.
L’uso dei natanti e degli attrezzi della palestra è concesso ai Soci in regola con il versamento del contributo supplementare annuale previsto, fatti salvi gli orari in cui sono destinati alle squadre agonistiche ed ai Campus Estivi.
Particolare cura deve essere posta nell’uso e manutenzione delle attrezzature al fine di garantirne il regolare funzionamento e prevenire danni alla salute e sicurezza dei Soci.
Il locale ristoro può essere concesso in uso per la distribuzione di pasti preconfezionati, fatti salvi gli orari in cui sono destinati alle squadre agonistiche ed ai Campus Estivi, previa prenotazione e pagamento anticipato in Segreteria della quota giornaliera prevista.
Il locale deve essere lasciato sempre perfettamente pulito, nel rispetto dei successivi utilizzatori. Considerando la peculiarità del locale ristoro, eventuali utilizzi impropri e senza preventiva prenotazione e pagamento comportano emissione di un provvedimento di sospensione temporanea della frequenza a carico del Socio responsabile dell’organizzazione dell’evento.
Qualsiasi danno o malfunzionamento ad attrezzature ed infrastrutture o richieste deve essere comunicato al Responsabile del Centro Sportivo e deve essere registrato nel relativo Diario di Bordo riportato in allegato n. 5.
La Sezione, non assumendo alcun obbligo di deposito o sorveglianza, non assume alcuna responsabilità in caso di furto o di scambio di oggetti di proprietà dei Soci e dei loro ospiti nell’ambito del Centro Sportivo.
I Soci che hanno necessità di comunicare informazioni su attività sociali ed eventuali annunci di compravendita devono utilizzare esclusivamente le apposite bacheche predisposte che saranno periodicamente aggiornate per consentire la più ampia partecipazione di tutti i soci.
Tutti Soci frequentatori del Centro Sportivo sono tenuti alla vigilanza per evitare che estranei alla Sezione entrino nella zona in concessione.
33. Rapporti con il personale addetto
La disciplina dei rapporti con il personale addetto alla banchina in Darsena, al Centro Sportivo, alle attrezzature o alla guardiania è improntata al rispetto reciproco ed alla correttezza: i recapiti telefonici dei Soci sono registrati su apposito elenco disponibile presso la Segreteria e le Strutture affinché sia possibile comunicare tempestivamente eventuali problematiche inerenti la sicurezza.